Vincolo paesaggistico: solo problemi?

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paesaggioIl vincolo paesaggistico è uno strumento previsto dalla legislazione italiana per tutelare gli immobili e le aree di maggior pregio paesaggistico. Lo scopo del vincolo è di mitigare l’inserimento di nuove opere edilizie o infrastrutture su questi spazi: non è del tutto preclusa la possibilità di costruire, ampliare o edificare ma la soluzione deve seguire indicazioni e parametri tali che gli interventi non possa danneggiare il pregio artistico ed ambientale dell’area. Per queste aree tutelate non è soltanto più il Comune l’ente preposto al controllo occorre infatti l’autorizzazione paesaggistica rilasciata da enti gerarchicamente sovraordinati come la Regione su parere della Soprintendenza. I vincoli paesaggistici sono disciplinati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs.4/2004 e ss.mm.ii.) che all’art.2 ha ricompreso il paesaggio nel patrimonio culturale nazionale. Le disposizioni del codice che regolamentano i vincoli paesaggistici sono l’art.136 e l’art.142. L’iter normativo delle autorizzazioni paesaggistiche ha subito negli anni modifiche, ritocchi e semplificazioni, per i cittadini la novità più importante è certamente individuata nel DPR 139/2010 che ha introdotto un regime semplificato nella richiesta dell’autorizzazione che si attua in presenza di opere cosiddette minori (39 tipologie di intervento). I permessi si chiedono in Comune (prima in Regione o in Provincia) che devono interpellare la Soprintendenza a seconda dell’intervento in progetto e della procedura, attenzione però occorre verificare se il Comune in questione è idoneo al rilascio dell’autorizzazione in quanto in possesso dei requisiti di organizzazione e competenza tecnica necessaria a poter vagliare il via libera ai lavori (quindi occorre verificare se il Comune è dotato al suo interno di una commissione locale per il paesaggio che rilascia pareri di merito). Nel caso in cui il Comune non sia “abilitato” al rilascio dell’autorizzazione occorre rivolersi ad un ente sovraordinato.



Estratto da: http://www.fna.it

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