Turismo e ricettività in Piemonte: il fenomeno degli alberghi diffusi

Cosa sono gli alberghi diffusi e che caratteristiche hanno?

Gli alberghi diffusi mirano a recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio, la cultura e le tradizioni locali dei centri storici.

Si tratta di strutture ricettive dove l’ufficio ricevimento e le sale di uso comune (cosiddette casa madre) sono ubicate in un unico stabile mentre le unità abitative possono trovarsi in più stabili separati, organizzate in immobili esistenti che attraverso il riuso vengono recuperati.

Sono solitamente localizzati in borghi, nuclei e centri storici o all’interno di un comune con medesima espressione di tradizione, autenticità e cultura dei luoghi. Possono essere inseriti anche in un aggregato urbano dove sono insediate anche attività commerciali, artigianali, enogastronomiche e servizi di pubblica utilità.

In particolare è consentita:

  • in comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti o in frazioni di comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti: in tal caso, fatta eccezione per l’edificio principale, le unità immobiliari diffuse possono conservare la destinazione urbanistica residenziale;
  • in comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti: in tal caso, anche le unità immobiliari diffuse presentano la destinazione urbanistica turistico-ricettiva.

Gli alberghi diffusi assicurano i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, possono includere la prima colazione, la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori.

Se la struttura alberghiera è situata lungo un itinerario riconosciuto dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale n.12/2010, è consentita la denominazione di posto tappa ubicato in località servite da strade aperte al transito pubblico veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni.

Se l’ufficio ricevimento e le sale di uso comune sono caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile, le unità abitative devono essere integrate tra loro e con la realtà socio-culturale del territorio e non possono distare più di 1000 metri dallo stabile adibito a uso comune, preferibilmente ubicato nel centro storico.

Negli alberghi diffusi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina, a condizione che il numero dei posti letto non sia superiore al 30 per cento della capacità ricettiva totale.

Quali periodi di apertura hanno e che servizi offrono?

L’attività alberghiera può essere esercitata con apertura annuale per un periodo non inferiore a 270 giorni, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare oppure con apertura stagionale per un periodo di attività non inferiore a 90 giorni, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare.

Il livello di classificazione degli alberghi diffusi è assegnato sulla base degli standard qualitativi minimi di cui all’Allegato B del Regolamento regionale n.9/2017, riferibili alla prestazione e alla qualità dei servizi, nonché alle dotazioni e alle attrezzature degli alberghi.

Le stelle sono espresse in un numero variabile crescente da 1 a 5.

Gli alberghi diffusi devono dotarsi di apposita targa contenente il simbolo o logo che identifica l’attività svolta secondo le modalità indicate all’articolo 9, comma 4, del Regolamento di attuazione in luogo ben visibile presso la struttura ricettiva.

Quali sono i requisiti tecnici degli alberghi diffusi?

Per quanto riguarda le superfici delle camere da letto, degli appartamenti, dei bagni privati nelle camere e negli appartamenti, l’altezza e il volume dei locali, le disposizioni per la preparazione e somministrazione alimenti e bevande, l’idoneità e l’accessibilità dei locali, i soppalchi, i posti di cottura, i servizi igienico-sanitari, gli spazi e i locali destinati alle cure e al benessere psico-fisico degli ospiti, le piscine, le prescrizioni anti-legionellosi, consultare l’Allegato A del Regolamento regionale 15 maggio 2017, n.9.

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