Le imprese cd. familiari: quali sono e quali obblighi hanno in materia di sicurezza?
Una realtà presente nel panorama economico e sociale del nostro Paese è quella delle cosiddette imprese familiari che secondo l’art 230 bis del codice civile risultano essere “le imprese in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo”.
L’art. 21 del Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs.81/2008) definisce che i componenti dell’impresa familiare siano soggetti ad alcune disposizioni relative al corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro ed all’adozione di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale. Inoltre il comma c definisce anche l’obbligo di munirsi di tessera di riconoscimento nei casi in cui l’attività richiesta sia effettuata in regime di appalto o subappalto.
Chi è il responsabile della sicurezza sul lavoro in un’impresa familiare?
In considerazione di quanto sopra illustrato ai collaboratori familiari di impresa familiare ex art. 230-bis è applicato l’art. 21, D. Lgs. n. 81/2008 e quindi il titolare dell’impresa familiare non può rivestire la funzione di datore di lavoro a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Un’ulteriore conferma viene esplicitata dallo stesso Ministero del Lavoro che ha definito che «nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia». Ne consegue che il titolare dell’impresa ricopre le funzioni di Responsabile della Sicurezza ai soli fini dell’applicazione dell’art 21.
I familiari devono fare i corsi sulla sicurezza?
Come evidenziato dal comma 2c dell’art 21, il titolare dell’impresa può avvalersi della facoltà di adempiere alla formazione prevista dall’art 37, ma non è sottoposto all’obbligo. Occorre tuttavia precisare che per quanto riguarda il solo settore degli ambienti confinati e sospetti di inquinamento anche le imprese familiari, compreso il titolare qualora partecipi personalmente all’esecuzione dei lavori, non godono più della sola facoltà, ma dell’obbligo, di seguire corsi di formazione e di sottoporsi a sorveglianza sanitaria, come stabilito dall’art. 2, c1 del D.P.R. n. 177/2011, che ha definito una «integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008».
Quali sono le figure della sicurezza sul lavoro obbligatorie in un’impresa familiare?
Il datore di lavoro ovvero il titolare dell’impresa ricopre il ruolo di Responsabile per la sicurezza ai sensi del solo art 21 del D. Lgs 81/08 e per alcune specifiche disposizioni, non vige obbligo di nomina del Medico Competente, dell’RSPP e degli Addetti alle squadre di emergenza.
Quali sono gli obblighi per un’impresa familiare che opera in un cantiere?
La risposta della Commissione Consultiva Permanente sancisce inequivocabilmente tale obbligo “Qualora le suddette imprese si trovino ad operare all’interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell’art.89, comma 1, lett. a), del d.lgs. 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza”.
Viene tuttavia di seguito specificato che il POS sarà da redigere in forma semplificata poiché non dovrà riportare i punti i cui obblighi non trovano applicazione nelle fattispecie di imprese familiari: “A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.”