La scheda tecnica per i lavori sui beni culturali introdotta dal DM 154/2017
La scheda tecnica per i lavori sui beni culturali introdotta dal DM 154/2017
L’art.147 del nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 al comma 2 recita “Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente”.
L’art.14 del Nuovo regolamento attuativo DM 154/2017 del nuovo Codice degli Appalti D. Lgs.50/2016 che regola le fasi progettuali ed esecutive dei lavori attinenti i beni culturali parla al comma 2 della scheda tecnica che viene poi ampiamente descritta nel successivo articolo 16.
La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione del bene oggetto di intervento nonché le eventuali modifiche dovute a precedenti interventi al fine di fornire un quadro esaustivo dello stato di fatto del bene e indicazioni di massima sugli interventi previsti e sulle metodologie da adottare (comma 1).
Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro del bene, delle superfici decorate e dei materiali storicizzati di beni di interesse storico, artistico o archeologico la scheda tecnica deve essere redatta da un restauratore di beni culturali qualificato, nel caso di lavori di scavo archeologico la scheda tecnica deve essere redatta da un archeologo (comma 3).
Nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli artt.21 e 22 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, prima della definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la scheda tecnica è sottoposta al vaglio del Soprintendente che entro 45 gg deve approvarne i contenuti, eventualmente aggiornando il provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale del bene (comma 4).
Si evince, pertanto, che se la scheda tecnica deve essere redatta (da operatore specializzato) per tutti i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesso storico essa diventa un adempimento aggiuntivo (atto a verificare in via preliminare la fattibilità delle previsioni progettuali) apparentemente in contrasto con lo spirito di semplificazione del Codice Appalti.
Per approfondimenti sull’argomento segnalo questo interessante articolo di Vincenzo Tinè, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria dal titolo “Architettura preventiva”: http://soprintendenza.liguria.beniculturali.it/?p=908
interessante
Ottima esposizione
Importante ai fini di un "corretto" intervento di restauro. Esiste già da tempo, la necessità, nella formazione del gruppo dei Progettisti, l'ìinserimento della figura di un Restauratore dei Beni Culturali; nella realizzazione delle Cchede Tecniche, firmate dallo stesso, dando un supporto specifico, all'intera progettazione.
Inoltre, questa figura, deve sempre e comunque figurare e presenziare sul cantiere di restauro, durante le specifiche lavorazioni.
interessanti argomenti
Grazie signora Barbara,
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