La Relazione geologica dovrà accompagnare sempre il progetto esecutivo
Ho sempre pensato che la professione del geologo fosse, tra le tante professioni tecniche esistenti in Italia, quella più importante in quanto offre precise indicazioni sul “luogo” sul quale si è deciso di costruire o ristrutturare qualcosa. I recenti fatti quotidiani insegnano che nella realtà dei fatti questo aspetto viene spesso e paradossalmente trascurato. Finalmente una pronuncia di merito da parte del Consiglio di Stato che rende “obbligatoria” la relazione geologica a corredo dell’esecutivo.
Il Consiglio di Stato ha finalmente sentenziato che la relazione del geologo va necessariamente posta a corredo del progetto esecutivo (rif. c.1, art. 35 DPR 207/2010) “il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo”, tra le quali la relazione geologica (lettera a) comma 1 art. 26 cit.), a prescindere dall’espresso richiamo di tale obbligo nel bando di gara.
Le relazioni specialistiche costituiscono una parte coessenziale del progetto esecutivo e qualificano come progettisti in senso proprio – e non come meri collaboratori – i professionisti che le hanno redatte.
Anche ai geologi, quindi, si applica il divieto di subappalto relativo agli incarichi di progettazione di cui al comma 3 dell’articolo 91 del ‘Codice del contratti’.
La necessità della relazione geologica anche in sede di progettazione esecutiva resta ferma anche nelle ipotesi in cui non sussistano differenze di notevole rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell’offerta tecnica.
L’istituto del c.d. ‘soccorso istruttorio’ non trova applicazione nel caso di omessa relazione geologica, in quanto la mancata indicazione del nominativo del geologo non rappresenta una mera irregolarità (pur se essenziale) della domanda di partecipazione, ma concreta piuttosto il difetto di un elemento essenziale dell’offerta il quale, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 46 del ‘Codice’, non può che comportare l’esclusione dalla gara.
La sentenza ricorda anche che “costituiscono ‘varianti’ ai sensi dell’articolo 76 del Codice dei contratti pubblici le vere e proprie modifiche progettuali e non già le soluzioni tecniche migliorative consentite proprio sulla base del progetto predisposto dalla stazione appaltante e che non comportino uno stravolgimento dell’ideazione sottesa a quest’ultimo.
Si evince, pertanto, che negli appalti di progettazione, il geologo è progettista in senso proprio e la sua mancata indicazione è motivo di esclusione dalla gara.