Direttore tecnico OG2: ruoli, responsabilità e compensi
Questo blog ha già pubblicato diversi contributi sul ruolo del direttore tecnico nel campo dei beni culturali, in questo articolo vogliamo focalizzare l’attenzione sulla direzione tecnica per le imprese in categoria OG2 ossia “Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela” analizzando quali sono le figure professionali preposte, quali responsabilità assumono e quali compensi dovrebbero ricevere.
Quali sono le figure professionali preposte ad assumere l’incarico di direttore tecnico nelle imprese OG2?
E’ l’articolo 87 del D.P.R. 207/2010 (Codice Appalti) a chiarire che la direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, la direzione tecnica può essere assunta da un solo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.
Il comma 2 del medesimo articolo specifica quale profilo professionale devono avere i soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico a seconda che si tratti di qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV o inferiore.
E’ bene ricordare che l’incarico di direttore tecnico è un incarico esclusivo, non si possono infatti rivestire incarichi analoghi per conto di più imprese qualificate.
Nel caso specifico di imprese in possesso di categoria OG2 la direzione tecnica deve essere affidata:
- a soggetto in possesso di Laurea in Architettura e con iscrizione ad Albo Professionale – Sezione A Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori oppure soggetto in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali;
- in entrambi i casi sono necessari almeno due anni di esperienza su beni culturali comprovati tramite CEL.
Si evince pertanto che il ruolo ricoperto richiede un profilo specifico e dichiarata esperienza nel settore dei beni culturali, attestata da certificati di regolare esecuzione rilasciati dall’ente di tutela (Soprintendenza/Ministero) dai quali emerga che il tecnico ha svolto il ruolo di direttore dei lavori su cantieri di restauro con una continuità temporale almeno pari a due anni.
Quali sono le responsabilità di un direttore tecnico in OG2?
Premesso che la nomina del direttore tecnico costituisce uno dei requisiti ai fini dell’ottenimento della qualificazione SOA va anche detto che, insieme al rappresentante legale dell’impresa, il D.T. assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri.
Spetta al D.T. ogni adempimento di carattere tecnico-organizzativo ivi compresa la rappresentanza dell’impresa nei rapporti con la Stazione Appaltante e con i funzionari della Soprintendenza preposti all’Alta Vigilanza.
Si tratta quindi di una figura importante e responsabile della conduzione tecnica dell’impresa: il D.T. compie tutti gli adempimenti di carattere tecnico e organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire.
Deve, inoltre, possedere i requisiti di ordine morale di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016, tra i quali rientra la mancanza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della L. n.1423/1956 o di una delle cause ostative previste dalla L. n.575/1965 o di una condanna per reati gravi a danno dello Stato o della Comunità incidenti sulla moralità professionale dell’impresa.
Quando pertanto si dice che si tratta di un “semplice nome su un foglio” è bene prestare attenzione, perché il ruolo del direttore tecnico è carico di responsabilità.
Quali sono i compensi di un direttore tecnico in OG2?
Alla luce di quanto fin qui esposto risulta evidente che per un incarico così “esclusivo” dovrebbe essere previsto un giusto compenso e invece, come in Italia spesso capita, non è sempre così.
Anzitutto non esiste una tariffa minima associabile a questo ruolo il cui compenso è spesso stabilito dalle stesse imprese che nella maggioranza dei casi offrono trattamenti economici inadeguati, ritenendo che si tratti di una pura formalità.
Nella valutazione del compenso una prima differenza la fa il D.T. che porta con sé i requisiti che possono servire all’impresa per la partecipazione alle gare di appalto; una seconda differenza è legata alla collocazione geografica: è stato, infatti, rilevato un forte divario nei compensi offerti tra nord e sud Italia.
Di fatto la differenza la dovrebbe unicamente fare la serietà dell’impresa che nel D.T. scelto dovrebbe trovare il referente ideale per la gestione dell’appalto dalla fase iniziale (di individuazione e partecipazione alla gara) alle fasi successive (cantiere e avanzamento lavori) fino alla fase finale (rendicontazione e fine lavori).
Mi permetto, infine, di dire che anche i colleghi professionisti – specie quelli più giovani – dovrebbero prestare attenzione alle offerte che ricevono, accettando solamente incarichi seri e ben pagati a beneficio di tutta la categoria.
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Buongiorno. Sono un architetto e vorrei capire cosa significa “due anni di esperienza su beni culturali comprovati tramite CEL”? Si tratta di aver lavorato come Direttore dei Lavori su beni immobili tutelati dalla ex L. 1089/39 per almeno due anni? Quindi non “valgono” le pratiche fatte su beni vincolati dalla ex L. 1497/39 (immobili all’interno dei centri storici)? A chi si deve richiedere il CEL se l’immobile restaurato è di proprietari privati? Grazie (Stefano)
Buongiorno Stefano,
cerchiamo di fare chiarezza rispetto al suo quesito un po’ confuso.
Le leggi del 1939 trovano oggi riscontro del Codice dei Beni Culturali e Paesaggio ossia nel Decreto Legislativo 42/2004 e successive modifiche.
I CEL di cui parlo nell’articolo sono i Certificati di Esecuzione Lavori che vengono rilasciati dai comuni a seguito di appalti pubblici per attestare il buon esito dei lavori. Se l’appalto è pubblico vanno chiesti ai comuni se privato si inoltra istanza di buon esito alla Soprintendenza, in entrambi i casi il documento deve riportare timbro e firma dell’ente di tutela e nel caso del professionista attesta il buon esito dei lavori (e quindi della DL).
Se però lei non conosce tutte queste procedure, prima di valutare qualsivoglia incarico di DT, si informi bene perché la tematica è complessa e richiede adeguata preparazione. Buon lavoro
salve, un direttore tecnico di un’azienda può far valere i progetti e i successivi lavori che lui ha firmato e guidato per conto dell’azienda come rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, quando è la PA il committente dei lavori stessi?
Buongiorno Francesco, non so se ho capito bene la sua domanda. Il curriculum professionale di un DT certificato dalla regolare esecuzione e dai buon esiti costituisce il bagaglio professionale del tecnico che può essere fatto valere per i privati e per gli enti pubblici. Se, viceversa, questi lavori sono stati progettati ed eseguiti per conto di una PA occorre verificare il ruolo rivestito e conviene chiedere direttamente alla PA se possono essere utilizzati perchè, lo ripeto, è fondamentale comprendere il ruolo rivestito. Spero di essere stata chiara
Mi hanno offerto l’incarico quale D.T. per attestazione SOA cat. GO2 (restauro) per la modica cifra di euro 500,00 mensili per un periodo di cinque anni. Ovviamente ho rifiutato e spero che come me rifiuteranno tutti gli altri colleghi
Caro Antonio il fenomeno è molto diffuso. Un’impresa di Roma ha contattato l’intera Rete degli Architetti Specialisti manifestando interesse ad averli (senza discrezione) quali DT. Le imprese in OG2 cercano direttori tecnici a caso da usare come teste di legno utilizzando unicamente il loro titolo. Solitamente c’è sempre un vecchio geometra che la fa da padrone . Ovviamente queste offerte ridicole vanno rifiutate e se possibile segnalate all’Autorità di tutela.
un Architetto già D.T. di una impresa in OG2, può essere D.T. di un’altra impresa in OG2?
Come già scritto in molti articoli l’incarico di direttore tecnico di un’impresa OG2 è un incarico in ESCLUSIVA e pertanto può essere reso per una ed una sola impresa