Decreto Legislativo 50/2016 cosa è cambiato? Offerte anomale e giustificazione dei prezzi

Decreto Legislativo 50/2016 cosa è cambiato? Offerte anomale e giustificazione dei prezzi.

Già nel vecchio Codice degli Appalti gli operatori economici erano chiamati a dare spiegazioni sui costi o sui prezzi proposti nelle offerte presentate in sede di gara quando queste si presentavano anormalmente basse, con l'entrata in vigore del nuovo codice all’art. 97 è precisato che offerenti sono invitati a fornire giustificazioni adeguate per sostenere l'eventuale basso livello dei prezzi proposti.

Nelle gare con sistema di aggiudicazione del prezzo più basso la novità importante è che non c’è più un’unica formula per calcolare la soglia di anomalia ma ben cinque. In questi casi la congruità delle offerte viene valutata qualora queste superino o siano pari alla soglia di anomalia calcolata con uno dei metodi previsti all’art. 97 co. 2 lett. a) – e) che la Stazione Appaltante individuerà tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica di gara

Nel vecchio Codice erano previste più fasi successive con il nuovo codice è prevista un'unica fase durante la quale la Stazione Appaltante chiede per iscritto al concorrente le giustificazioni, concedendo almeno 15 giorni per rispondere, al termine della quale la S.A. dovrà pronunciarsi in merito all’esclusione o meno del concorrente. 

Prima non era obbligatorio procedere alla verifica nelle gare al prezzo più basso quando erano state ammesse meno di cinque offerte, l'art.97 del nuovo codice non prevede più questa previsione per cui, in tutte le procedure sia al prezzo più basso che all’offerta economicamente più vantaggiosa, l’obbligo di procedere al calcolo della soglia di anomalia e della relativa verifica scatta indipendentemente dal numero di offerte pervenute e anche in presenza di una sola offerta ammessa.

Le spiegazioni apportate dagli operatori economici potranno riferirsi all’economia del processo di fabbricazione dei prodotti/servizi o del metodo di costruzione, alle condizioni particolarmente agevolate di cui può godere l’offerente, all’originalità dei lavori, forniture, servizi.

Gli altri elementi che caratterizzano la verifica dell’anomalia dell’offerta sono rimasti inalterati: la modalità di valutazione sulla congruità delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; la non ammissione di giustificazioni se riferite a trattamenti salariali minimi o agli oneri della sicurezza; la facoltà di ricorrere all’esclusione automatica di offerte anomale possibile soltanto per procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria espletate con il criterio del prezzo più basso, da applicarsi esclusivamente se la Stazione appaltante l’ha previsto negli atti di gara e solo nel caso in cui le offerte ammesse siano almeno pari a dieci.

 

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