Codice dei Beni Culturali: art. 29 Conservazione

Codice dei Beni Culturali: art. 29 Conservazione

Veniamo a trattare uno dei temi più importanti del Codice quello relativo alla conservazione del patrimonio culturale che è introdotta e trattata nell’art.29 dove sono indicati i contenuti essenziali e tracciate le relative attività costituite dallo studio, prevenzione, manutenzione e restauro dei beni vincolati.

Questo articolo è composto da 11 commi: sono i commi 2, 3 e 4 a spiegare con chiarezza cosa si intende per “prevenzione”, “manutenzione” e “restauro”:

2. Per prevenzione si intende il complesso di attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti

4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene culturale attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale.

Un altro comma molto interessante è il comma 6 che precisa l’ambito operativo esclusivo assegnato ai restauratori di beni culturali, si legge infatti:

6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia


A parte, quindi, la parte inziale il resto dell’articolo è dedicato ad analizzare i profili connessi alle attività di restauro.

Questa parte del codice è stata più volte rivista prima con il D. Lgs.156/2006 e successivamente con il D. Lgs. 62/2008 per quello che attiene alla disciplina che regolamenta il rilascio dei titoli di restauratore di beni culturali e dei collaboratori restauratori oggi tecnici di restauro che operano in assistenza con i primi.

Il comma 11, infine, sancisce il pieno coinvolgimento con lo Stato e le regioni delle istituzioni universitarie ed altri soggetti pubblici e privati al fine della creazione di centri di ricerca, studio e sperimentazione ai quali assegnare, previo accreditamento, anche compiti di formazione ed insegnamento del restauro.


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