Codice dei Beni Culturali: art. 27 situazioni di urgenza

Codice dei Beni Culturali: art. 27 situazioni di urgenza

Mi è già capitato di dovere intervenire con massima urgenza su un bene culturale per porre in opera repentini presidi di sicurezza onde evitare criticità irreversibili al bene, presidi posti in opera soltanto dopo la regolare comunicazione all’ente di tutela.

Le situazioni di urgenza sui beni culturali sono regolamentate dall’art. 27 del Codice dei beni culturali che recita:

  1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione (ex art.21).

Il nulla osta ai lavori va sempre chiesto prima di iniziare i lavori in quanto serve a verificare la compatibilità dell’intervento rispetto alle finalità di tutela.

L’unica eccezione al preventivo rilascio dell’autorizzazione è rappresentata dall’art. 27 del Codice che consente, nei soli casi di massima urgenza, l’esecuzione di opere provvisionali strettamente necessarie ad evitare ulteriori danni al bene tutelato.

Dell’avvio di tali opere l’interessato deve comunque dare immediata comunicazione alla competente Soprintendenza alla quale vanno successivamente inviati, con massima tempestività, i progetti dei lavori definitivi onde ottenere la regolare autorizzazione ai sensi dell’art.21 del Codice.

In caso di omessa comunicazione e trasmissione dei progetti si è suscettibili di sanzione, anche penale così come previsto all’art.169 del Codice.


 

 

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