Codice dei Beni Culturali: art. 21 interventi soggetti ad autorizzazione
Codice dei Beni Culturali: art. 21 interventi soggetti ad autorizzazione
Proprio oggi ho ricevuto una richiesta di chiarimento in merito alla richiesta di autorizzazione per interventi su beni sottoposti alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali, Decreto Legislativo n.42/2004 ss.mm.ii., autorizzazione anche nota come “nulla osta ai lavori”.
L’art. 21 del Codice elenca ai commi 1, 2 e 3 gli interventi subordinati ad autorizzazione del Ministero e ai successivi commi 4 e 5 si legge:
- 4. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi è comunicato al Soprintendente per le finalità di cui all’art.20, comma 1.
- 5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro 5 anni dal rilascio dell’autorizzazione, il Soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.
Il quarto comma dell’art.21 assegna direttamente al Soprintendente la competenza del rilascio del nulla osta ai lavori da chiunque posti in essere, ivi inclusi quelli semplicemente conservativi e manutentivi di cui all’art.31 del Codice.
Il quinto ed ultimo comma dell’art.21 chiarisce che l’autorizzazione può condizionare l’esecuzione dell’intervento a specifiche prescrizioni le quali, laddove assunte, hanno natura obbligatoria e consentono l’esercizio di penetranti poteri di vigilanza da parte dell’amministrazione, tanto che il loro mancato rispetto legittima l’emanazione di un ordine di riduzione in pristino ai sensi dell’art.160 del Codice.
L’art.21 è strettamente collegato ai successivi articoli dal 22 al 28 che contengono prescrizioni di carattere procedurale e regolamentano vari aspetti degli interventi edilizi.
Nello specifico l’art.22 disciplina il procedimento autorizzatorio da seguire in via ordinaria nell’ambito dell’attività edilizia sia pubblica che privata e stabilisce un termine di 120 giorni per assentire l’intervento, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza corredata dal relativo progetto o dalla descrizione tecnica (in presenza di interventi minori).
Il termine dei 120 giorni di cui all’art.22 è suscettibile di sospensione in 2 casi: nel caso di richiesta di chiarimenti in ordine all’intervento (ossia quando risulti necessario acquisire ulteriori elementi integrativi al giudizio) e nel caso in cui la Soprintendenza necessiti di accertamenti di natura tecnica. In questo secondo caso il termine può essere sospeso sino all’acquisizione delle risultante tecniche e comunque per un massimo di 30 giorni.
L’infruttuoso decorrere dei 120 giorni senza alcuna risposta, permette al richiedente di inoltrare all’amministrazione una diffida a provvedere entro ulteriori 30 giorni, decorsi i quali l’istanza non si intende respinta tramite silenzio-rigetto ma, attualmente, si configura una specifica ipotesi di silenzio-inadempimento impugnabile davanti al Giudice amministrativo ai sensi dell’art.21 bis della legge 1034/1971.