Nuovo Codice Appalti D. Lgs.50/2016: possibili problemi per imprese e direttori tecnici
Come ampiamente preannunciato, la nuova disposizione introdotta dal testo del Nuovo Codice Appalti chiarisce che al momento della sottoscrizione di un nuovo contratto con la SOA andranno valutati gli ultimi 5 anni di fatturato delle piccole e medie imprese (e non come accadeva prima, in deroga, gli ultimi dieci) proprio per questa ragione gran parte di esse molte sarà probabilmente costretta a ridimensionarsi.
In aggiunta a questa problematica si aggiunge quello che dal Sole24Ore è stato definito il “problema della qualificazione” e cioè il fatto che il Nuovo Codice Appalti elimina la possibilità dei direttori tecnici di mantenere il ruolo guadagnato sul campo nel tempo ma occorre disporre di specifici titoli di studio (nel caso, ad esempio, delle imprese in OG2 il DT dovrà possedere la laurea in architettura o beni culturali). Coloro che non provvederanno ad effettuare questa modifica potranno vedersi revocare l’attestazione.
Il problema dei Direttori tecnici nasce dall’articolo 357 comma 23 del DPR n. 207/2010: il vecchio regolamento permetteva, infatti, indipendentemente dal possesso di un adeguato titolo di studio, di poter mantenere la carica di direttore tecnico per colui che rivestiva il ruolo già da prima dell’entrata in vigore del DPR n. 34/2000. La sola condizione era che i professionisti dovevano conservare il loro incarico presso la stessa impresa.
Oggi, in base al Nuovo Codice Appalti è stato abrogato con effetto immediato l’articolo del DPR 207/2010. Diverse imprese, circa poco meno del 20% delle piccole-medie, si troveranno dunque ad affrontare non pochi problemi con i rispettivi direttori tecnici, anche se questi ultimi lavorano da molti anni.
Queste dovranno, infatti, sostituirli; pena la revoca dell’attestazione per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di qualificazione. Ciò accadrà o in sede di rinnovo dei contratti oppure al momento della verifica triennale. Le aziende, di conseguenza, saranno costrette a mettere interamente in discussione la loro organizzazione.
E allora quali sono i curricula idonei al ruolo di D.T. secondo il nuovo Codice?
- per iscrizioni nella categoria OG2 il direttore tecnico deve risultare in possesso di laurea in architettura o in conservazione di beni culturali;
- per iscrizioni nella categoria OS2A e OS2B il direttore tecnico deve risultare restauratore di beni culturali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento (codice dei beni culturali);
- per iscrizioni nella categoria OS25 il direttore tecnico deve risultare in possesso dei titoli previsti dall’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratt (Archeologo)