Bonus Edilizio: Scopri Se Ti Spetta e Come Sfruttarlo al Massimo
Il Bonus Edilizio è un’agevolazione fiscale che permette ai contribuenti di detrarre dall’IRPEF una percentuale delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
A partire dal 1° gennaio 2025, la legge di Bilancio 2025 ha stabilito una riduzione dell’aliquota di detrazione al 36% (50% in caso di abitazione principale) per le spese sostenute nel 2025, mantenendo il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Per gli anni 2026 e 2027, la detrazione sarà del 30% (36% in caso di abitazione principale), sempre con lo stesso limite di spesa.
Quali lavori rientrano nel bonus?
L’agevolazione fiscale è prevista per determinati interventi sulle singole unità immobiliari, in particolare quelli indicati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia):
- Manutenzione straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia
Questi interventi possono essere realizzati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, comprese le abitazioni rurali, e sulle relative pertinenze.
Per quanto riguarda, invece, i lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali, ogni condomino può beneficiare della detrazione non solo per gli interventi sopra elencati, ma anche per quelli di manutenzione ordinaria (lettera a dello stesso articolo 3 del D.P.R. 380/2001).
A chi spetta?
Possono beneficiare del bonus edilizio tutti i contribuenti soggetti all’IRPEF, purché siano proprietari o detentori, con un titolo idoneo, dell’immobile oggetto degli interventi e ne sostengano direttamente le spese.
Hanno diritto alla detrazione fiscale:
- Il proprietario o il nudo proprietario
- Chi detiene un diritto reale di godimento, come usufrutto, uso, abitazione o superficie
- L’inquilino o il comodatario
- I soci di cooperative, sia a proprietà divisa che indivisa
- Gli imprenditori individuali, per gli immobili non classificati come beni strumentali o beni merce
- I titolari di redditi in forma associata (società semplici, SNC, SAS, imprese familiari), alle stesse condizioni degli imprenditori individuali
- I familiari conviventi, ovvero il coniuge (compresa la parte dell’unione civile), i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado
- Il convivente di fatto
- Il coniuge separato, se assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
Come procedere e a cosa prestare attenzione?
Per usufruire della detrazione, è necessario:
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale “parlante” da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita IVA del destinatario delle somme (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
- inviare (quando necessario) all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R.
Inoltre, nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione.
Vanno poi conservati ed esibiti a richiesta degli uffici i seguenti documenti:
- le abilitazioni amministrative richieste per la tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se non sono previste abilitazioni, basta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale bisogna indicare la data di inizio dei lavori e va attestato che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
- la domanda di accatastamento, se si tratta di immobili non ancora censiti
- le ricevute di pagamento dell’IMU, sempreché sia dovuta
- la delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori nonché la tabella millesimale di ripartizione delle spese, qualora si tratti di interventi sulle parti condominiali
- la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore dell’immobile, in caso di interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
- la comunicazione preventiva all’ASL contenente la data di inizio dei lavori, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- le ricevute dei bonifici di pagamento.