Autorizzazione paesaggistica semplificata: procedure più snelle e vita più semplice per i cittadini

La Conferenza Unificata Stato-Regioni del 7 luglio scorso ha dato parere positivo all’autorizzazione paesaggistica semplificata.

Il decreto individua gli interventi ritenuti di lieve entità da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli per i quali l’autorizzazione non sarà più richiesta.

Nello specifico, l’allegato A individua 31 piccoli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica tra cui “opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici”, “interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici purché eseguiti nel rispetto di eventuali Piani del Colore vigenti e delle caratteristiche architettoniche, morfologiche dei materiali (es. rifacimento intonaci, tinteggiature, manti di copertura, opere di manutenzione scale, balconi, infissi, cornicioni…), “interventi con finalità di consolidamento statico ivi inclusi gli interventi di miglioramento antisismico”, “interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche”, per “l’installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli  edifici non soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio”…solo per citarne alcuni.

L’allegato B esplicita le 42 tipologie di interventi considerati ad impatto lieve sul territorio come interventi antisismici e di miglioramento energetico che comportino innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio e la realizzazione di tettoie e porticati. Indichiamo, a titolo di esempio, “incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc”, “realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice art.136 comma 1 lettere a), b) e c) limitatamente per quest’ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale tradizionale” e ancora “interventi sui prospetti comportanti l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche” ed anche “interventi sulle coperture comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici”…

La procedura prevista per gli interventi di lieve entità viene inoltre coordinata con le Riforme Madia in materia di silenzio assenso e di Conferenze di Servizi, e viene facilitata la procedura per le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche.

Per semplificare ulteriormente i processi autorizzativi le Regioni hanno proposto l’eliminazione “del parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione e l'adeguamento della viabilità forestale”. 

Questa modifica delle procedure comporterà che per quegli interventi edilizi di lieve entità indicati nello schema di regolamento si potrà procedere alle modifiche scaduti i termini dell’invio della domanda che variano dai 30 ai sessanta giorni.

Questo semplificherà e velocizzerà le procedure e potrebbe migliorare la vita dei cittadini. 

2 pensieri riguardo “Autorizzazione paesaggistica semplificata: procedure più snelle e vita più semplice per i cittadini

  • 23 Aprile 2019 in 9:34 PM
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    Mi sembra MOLTO strano che " “interventi sui prospetti comportanti l’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche” sia considerato "ad impatto lieve sul territorio" .

    Forse il vostro articolo contiene uno più "orrori di stumpa" ???

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    • 24 Aprile 2019 in 9:59 AM
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      Comprendo il suo disappunto ma per sua maggiore informazione la invito a leggere il testo di legge del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31
      Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata e nello specifico l’Allegato B
      (di cui all’art. 3, comma 1) ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO.

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