Codice dei Beni Culturali: art. 45 prescrizioni di tutela indiretta
Codice dei Beni Culturali: art. 45 prescrizioni di tutela indiretta
Faccio seguito a due recenti richieste di consulenza in merito alle prescrizioni di tutela indiretta del Codice dei Beni Culturali, Decreto Legislativo n.42/2004 ss.mm.ii., il cui scopo è di garantire l’integrità del bene senza alterarne la “cornice ambientale“.
L’art. 45 del Codice recita così:
- Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
- Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici
Occorre precisare che i vincoli posti a tutela dei beni culturali (specie nel caso dei beni immobili) possono essere di natura assoluta o relativa a seconda che sul bene protetto siano consentiti interventi che non si limitino al restauro e alla conservazione.
I medesimi vincoli oltre alle prescrizioni rivolte a bene considerato si possono estendere anche alle aree ad esso circostanti per la salvaguardia della sua visuale al punto da determinarne la immodificabilità o limitazioni alla modificabilità.
Queste prescrizioni concretizzano una forma di tutela del bene che viene definita “indiretta” allo scopo di non danneggiarne la prospettiva e la luce e di non alterarne le condizioni di ambiente e decoro.
L’art.45 riconosce al Ministero la facoltà di prescrivere distanze, misure e altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni tutelati. Al pari del vincolo diretto, si tratta di un potere ampiamente discrezionale che dovrà ovviamente essere supportato da adeguata istruttoria.
Le prescrizioni di tutela indiretta dovranno essere notificate agli interessati con procedimento per la tutela indiretta di cui all’art.46 del Codice e hanno efficacia immediatamente precettiva per i diretti destinatari che non potranno effettuare sul bene alcun intervento che non sia stato preventivamente autorizzato.
Il provvedimento di tutela ha effetto anche se il vincolo non è ancora stato recepito dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici da parte degli enti pubblici territoriali all’interno dei quali il bene ricade.
Le violazioni delle prescrizioni di tutela indiretta espongono l’interessato a sanzioni di tipo penale (ex art.172).