Edilizia libera: se il bene è “vincolato” serve sempre il nulla osta ai lavori
Alcuni giorni fa sono stata contattata da un privato il quale mi chiedeva se con l’entrata in vigore del Glossario Unico delle opere di edilizia libera è possibile eseguire lavori sui beni culturali senza la regolare autorizzazione da parte degli enti preposti alla tutela. Occorre fare un pò di chiarezza
Il Decreto 2 marzo 2018 “Glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera“ nell’elencare l’insieme degli interventi “liberalizzati” precisa che le opere vanno comunque eseguite nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle norme di settore, ivi incluse quelle di cui al D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, oltre che le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, in materia di efficienza energetica e a tutela dal rischio idrogeologico.
Resta inteso, quindi, che per lavori su ‘beni culturali’ è sempre necessaria l’autorizzazione del Soprintendente anche quando l’intervento in questione rientra nell’ambito dell’edilizia libera e non necessita di alcun titolo edilizio.
Vediamo un esempio concreto: ipotizziamo un intervento di manutenzione ordinaria su un bene sottoposto a tutela. Per manutenzione ordinaria si intendono quelle “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. Nel caso del nostro immobile vincolato immaginiamo di volere rifare l’intonaco della facciata esterna gravemente ammalorato. Se l’immobile non fosse vincolato potrei procedere nell’immediato affidando il lavoro ad un’impresa di fiducia senza alcuna pratica edilizia ma poichè l’immobile è vincolato occorre che io mi affidi ad un Architetto che predisponga una pratica specifica al fine di ottenere il nulla osta ai lavori.
Perchè questa differenza?
La semplice rimozione di un intonaco potrebbe compromettere il valore artistico e storico del nostro bene in quanto potrebbe celare strati sottostanti di intonaci o coloriture più vecchie particolarmente significative. Per questa ragione il tecnico in fase di redazione del progetto di recupero dovrebbe prevedere l’esecuzione di una campagna stratigrafica tesa ad accertare la presenza di strati nascosti. L’intervento in questione, poi, non potrebbe essere affidato a semplice operaio edile ma obbligatoriamente a tecnico specializzato, Restauratore di Beni Culturali, in grado di leggere negli spessori millimetrici degli intonaci la storia passata del vecchio edificio.
Sempre nell’ambito della manutenzione ordinaria rientrano i casi di “riparazione, sostituzione, rinnovamento” di elementi decorativi delle facciate quali marcapiani, modanature, cornici e lesene anche in questo caso è palese che non è possibile intervenire su questi elementi senza il preventivo parere della Soprintendenza in quanto l’indirizzo di intervento va proposto con particolare attenzione in sede progettuale ma poi concertato con i funzionari preposti alla tutela.
Anche nel caso dell’eliminazione delle barriere architettoniche è sempre opportuno redigere progetti accurati che siano in grado di tenere conto dell’esigenza indiscutibile del portatore di handicap ma anche dell’istanza estetica quindi, a titolo di esempio, l’installazione di ascensori o di servoscala può essere valutata tenendo conto dell’esigenza reale della persona disabile senza per questo pregiudicare la bellezza architettonica del bene sul quale si interviene.
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Buongiorno
vivo in un paese dove vive il vincolo paesagistico. Nel caso di lavori urgenti , nella fattispecie un tetto deteriorato con continue e copiose infiltrazioni piovane. Si può invocare l’urgenza . Ed eventualmente essendo l’ultimo piano di un edificio, fronte valle, con il solaio piuttosto basso posso trasformarlo in terrazzo.
Grazie
Buongiorno signor Alfredo,
la procedura di urgenza ex art.27 del D. Lgs.42/2004 si può richiedere all’ente di tutela per interventi di sola messa in sicurezza e comunque in pendenza di progetto. Significa che se riceve comunicazione ex art.27 dalla Soprintendenza può ad esempio puntellare parti pericolanti ma poi dovrà comunque redigere un progetto di conservazione e restauro per ottenere il nulla osta ai lavori ex art.21 del citato decreto legislativo.
Trovo, invece, più complicata la trasformazione del solaio in terrazzo, specie in area con vincolo paesaggistico: in questo caso comunque dovrò affidarsi ad un architetto per verificare se tale trasformazione potrebbe essere autorizzabile, fatti salvi i diritti di terzi.
Buona giornata
Antonella Caldini
Immobile con vincolo indiretto della soprintendenza quindi non è storico ma bensì è vincolato in quanto di fronte c è un immobile storico sottoposto a vincolo diretto. La mia domanda è:” si possono sostituire le finestre in quanto deteriorate con finestre di uguale colore dimensione e materiale sulla immobile con vincolo indiretto? Grazie
Buongiorno Luigi,
per le ragioni che illustra il mio suggerimento è comunque di inoltrare istanza alla soprintendenza motivando fotograficamente la necessità della sostituzione dell’infisso ammalorato e chiedendo regolare nulla osta ai lavori.
Buongiorno,
ho acquistato un appartamento vincolato dalla sopraintendenza, lo stesso era già stato precedentemente ristrutturato causa sisma ma, poiche mai stato abitato, devo effettuare piccole tracce ai muri per spostare alcune prese elettriche per poter mettere dei corpi illuminanti ( faretti ), contestualmente vorrei installare l’impianto d’allarme.
Il tutto in edilizia libera.
Non devo assolutamente modificare volte, intonaci o architettonico dell’immobile.
Devo solo comunicare alla sopraintendenza i lavori con un atto notorio o ricevere comunque prima l’assenso a questi, residuali, lavori?
Ho posso comunque iniziarli nell’attesa del bene placito dell’Ente?
Grazie in anticipo !
Buongiorno signor Pietro,
come illustro nell’articolo un bene vincolato non va in deroga alle procedure snelle dell’edilizia libera e anche solo la creazione di tracce nei muri comporta demolizioni di muratura (portante!?) che andrebbero autorizzate. Saprà il tecnico che la segue come procedere, dal mio punto di vista, soprattutto per i nuovi impianti (che necessiteranno del rilascio della certificazione di conformità) è bene siano oggetto di progetto e quindi di preliminare nulla osta ai lavori.
Non è questione di “lavori residuali” trattandosi di un bene storico è sempre meglio prestare le dovute cautele.
Buon lavoro
Buongiorno vorrei sapere se il mio vicino può ruchiedere la mia firma di un nulla osta dove non c é ne la firma del tecnico ne la firma del comune per poter mettere il fondo perduto in corte promisqua grazie