I beni culturali ricevuti in successione

I beni culturali ricevuti in successione seguono sia le norme del Codice civile che le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004, art.59).

L’articolo 59 del Codice dei Beni Culturali stabilisce che qualsiasi atto che trasferisca la proprietà (dunque anche le successioni), o anche la detenzione di beni mobili, deve essere denunciato al Ministero della Cultura per il tramite della Soprintendenza territorialmente competente. Tale denuncia deve essere fatta:

  • dall‘alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
  • dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso
  •  dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

La denuncia (il cui modello è scaricabile direttamente dal sito della Soprintendenza competente) deve contenere:

  • i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
  • dati identificativi dei beni;
  • l’indicazione del luogo ove si trovano i beni;
  • l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento;
  • l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. n. 42/2004, le alienazioni, le convenzioni e tutti gli atti compiuti in violazione delle norme di tutela sopra citate sono giuridicamente nulli.


I procedimenti connessi alla denuncia di trasferimento seguono le norme definite negli art. 59, 60, 61 e 62 del Codice dei beni culturali e del paesaggio:

  • La denuncia di trasferimento deve essere presentata alla Soprintendenza territorialmente competente. La denuncia deve necessariamente contenere tutte le informazioni e i dati previsti dall’art. 59 del d.lgs. n. 42/2004, in forma completa e precisa, pena la nullità. Si ricorda che la denuncia di trasferimento è obbligatoria soltanto per i beni archivistici e librari di cui sia stato dichiarato l’interesse culturale, mentre la comunicazione di vendita di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 42/2004 è necessaria per tutti i beni posti in vendita
  • Nel caso si vendita a titolo oneroso, entro 60 giorni dalla denuncia di vendita, lo Stato può esercitare la prelazione sui beni venduti. In caso di denuncia omessa, tardiva o incompleta, il termine per la prelazione diventa di 180 giorni, a partire dal momento in cui la denuncia viene regolarizzata. In pendenza del termine di prelazione, l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente e all’alienante è vietato consegnare i beni all’acquirente (d.lgs. n. 42/2004, art. 61).
  • Nel caso di successione a causa di morte, si ricorda che, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), i beni culturali sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo anteriormente all’apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione. L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni che ritiene non debbano essere compresi nell’attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione alla Soprintendenza, la quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L’attestazione deve essere, quindi, presentata all’ufficio del registro in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa.
  • Per quanto riguarda lo spostamento di beni archivistici e librari a seguito di denuncia di trasferimento, il proprietario ha comunque l’obbligo di ottenere l’autorizzazione preventiva della Soprintendenza prima di consegnare il bene. La Soprintendenza autorizzerà lo spostamento dei beni dopo aver accertato l’esistenza dei necessari requisiti di sicurezza della nuova sede di conservazione.

L’imposta di successione sui beni immobili di interesse storico-artistico è disciplinata dall’art. 13 e 25 del D. Lgs. n. 346/90. Nel primo caso, se l’immobile è già vincolato al momento del decesso, è escluso dalla base imponibile. Nel secondo caso, se l’immobile, pur non essendo ancora vincolato, presenta i requisiti per esserlo, l’imposta è ridotta del 50%.


In conclusione si consiglia vivamente a chi riceve in successione un bene che si sospetta possa essere un bene culturale di fare preventivamente gli accertamenti del caso rivolgendosi ad uno  specialista.


 

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